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L'atto notarile (o rogito o istrumento) è il documento rogato, ossia redatto con le prescritte formalità, da un notaio che fa prova legale dei fatti ed atti giuridici che il notaio stesso attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Il rogito è l’atto definitivo di compravendita immobiliare e riproduce gli accordi già presi con il compromesso (salvo eventuali modifiche che però devono essere state concordate da entrambe le parti). Il rogito può essere stipulato privatamente, facendo poi autenticare le firme, oppure, come accade normalmente, redatto dal notaio nella forma dell’atto pubblico. Quest’ultimo ha il dovere di effettuare i controlli formali riguardo all’eventuale esistenza di ipoteche o irregolarità edilizie. Al rogito devono essere allegati i certificati di conformità dell’immobile alle norme edilizie e degli impianti alle norme di sicurezza (legge 46/1990). Al momento del rogito, l’acquirente di norma deve saldare il prezzo dell’acquisto, e in caso di acquisto tramite mutuo, devono essere già state ultimate tutte le pratiche del finanziamento. Inoltre nella prassi, in questa fase, l’IVA, l’imposta di registro e la parcella del notaio. Secondo l'art. 51 della legge l'atto notarile deve recare l'intestazione "Repubblica Italiana" e contenere:

- l'indicazione in lettere per esteso dell'anno, mese, giorno, comune e luogo in cui è ricevuto;
- il nome, il cognome e la residenza del notaio nonché il distretto notarile nel cui ruolo è
iscritto;

- il nome,  il cognome,  il luogo  e la data di nascita, il domicilio o la residenza delle parti e dei loro eventuali rappresentanti, dei testimoni e dei fidefacienti;
- la dichiarazione  della certezza dell'identità personale delle parti o dell'accertamento fattone per mezzo dei fidefacienti;                                                 
- l'indicazione, almeno per la prima volta, in lettere per esteso, delle date, delle somme e della quantità delle cose che formano oggetto dell'atto;
- la designazione precisa delle cose che formano oggetto dell'atto;
- l'indicazione dei titoli e delle scritture inseriti nell'atto;
- la menzione che  dell' atto, delle  scritture e  dei titoli inserti  nel medesimo è stata data dal
notaio o da persona di sua fiducia  (comunque in presenza del notaio)  lettura alle parti, in
presenza  degli  eventuali testimoni  ( a lettura delle scritture e dei titoli può essere omessa
per  espressa  volontà  delle parti, facendone menzione nell'atto);

- la menzione che l'atto è stato scritto dal notaio o da persona di sua fiducia, con l'indicazione dei fogli di cui è composto e delle pagine scritte;
la sottoscrizione col nome e cognome delle parti, dei fidefacienti, dell'eventuale interprete,
dei testimoni e del notaio;

- per gli atti di ultima volontà, l'ora in cui avviene la sottoscrizione dell'atto;
- negli atti composti da più fogli, la sottoscrizione in margine di ciascun foglio (eccetto
quello contenente le sottoscrizioni finali), anche col solo cognome, delle parti, dell'eventuale interprete, dei testimoni e del notaio.

Il rogito deve essere registrato presso lo specifico ufficio dell’Agenzia delle Entrate e trascritto nella locale conservatoria dei registri immobiliari. Il notaio è corresponsabile per la registrazione (si occupa dell’iscrizione delle ipoteche e dei diritti reali previsti dal rogito come servitù, enfiteusi, usufrutto) e il pagamento delle relative imposte.
 
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