castel_capuano2_(1) 
Ad substantiam

Il contratto preliminare di vendita (detto “compromesso”), è un accordo vincolante e preventivo tra due o più parti al fine di definire alcuni aspetti (termini e condizioni legali) del successivo contratto definitivo di compravendita di un bene. Il Compromesso consiste in una scrittura privata fra le parti nella quale devono essere riportate tutte le clausole e tutte le condizioni che regoleranno il contratto definitivo di compravendita.

Le parti nel caso di contratto preliminare di compravendita sono:
il promittente (venditore), ed il promissario (acquirente).

Il preliminare di compravendita immobiliare richiede la forma scritta ad substantiam (requisito essenziale  per la validità del contratto, senza non si perfeziona il negozio giuridico).
Anche il compromesso  è un atto  eventuale come la  proposta  di ’acquisto; ma, a differenza di questa, vincola entrambe  le parti e pertanto  può rivelarsi molto  utile  nel  caso in cui non si è ancora pronti per la stipulazione del rogito.
Il compromesso deve contenere obbligatoriamente i seguenti elementi:
- l'esatta individuazione del proprietario e dei proprietari e dell’acquirente o degli acquirenti;
- il prezzo dell’immobile e le modalità e tempi di pagamento,eventuale acconto caparra;          
-  le obbligazioni del venditore e dell’acquirente;     
la descrizione della casa (risultanze catastali, vani e pertinenze);
la data della stipulazione del contratto di compravendita immobiliare;
le condizioni della compravendita e le garanzie della stessa;
la presenza di eventuali vincoli;
-  la regolarità nel rispetto delle norme edilizie;
-  documenti di provenienza del bene o dei beni;                     
la decorrenza del possesso del bene o dei beni;
le eventuali clausole penitenziali;
-  la data e la firma dei contraenti.                                                                                          
Al momento  del  preliminare  si versa al  venditore  un acconto  che può variare tra il 10% e il
20% del prezzo. E' dunque importante verificare se questa somma di denaro viene  denominata acconto, caparra confirmatoria o caparra penitenziale.
La  caparra  deve essere  versata  al venditore  con assegno  non  trasferibile  e mai  all’'agente immobiliare, il quale non può incassare acconti o caparre a titolo di provvigione.

-  Acconto, è una semplice anticipazione del prezzo e, a differenza della caparra, deve essere restituita nel caso in cui la compravendita non venga più effettuata.
- Caparra confirmatoria - Art. 1385 - Se al momento della conclusione del contratto una parte dà all'altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta. Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra. Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali.
- Caparra penitenziale - Art. 1386 - Se nel contratto è stipulato il diritto di recesso per una o per entrambe le parti, la caparra ha la sola funzione di corrispettivo del recesso. In questo caso, il recedente perde la caparra data o deve restituire il doppio di quella che ha ricevuta.
Se si acquista mediante mutuo, si deve inserire nel contratto preliminare una condizione che subordini l’acquisto all’erogazione del mutuo stesso.
Il compromesso deve essere registrato entro venti giorni e se si tratta di scrittura privata non autenticata, l’agente immobiliare è corresponsabile con i contraenti per la sua registrazione e per il pagamento dell’imposta di registro. Il compromesso può essere trascritto nei registri immobiliari; la trascrizione tutela il futuro acquirente da pegni e ipoteche sull’immobile che potrebbero verificarsi nel periodo tra la stipulazione del preliminare e quella del rogito.
 
bilancia-giustizia 
  Site Map