Atto_Notarile_1558 
La  disciplina  giuridica  del  contratto  di  compravendita  è contenuta nel Titolo III “dei singoli contratti” del libro IV  “delle Obbligazioni”  del  Codice Civile dall’ art. 1470 all’articolo 1547.
Il Codice Civile  la chiama  semplicemente  vendita,  mentre  la  stessa si traduce in latino come emptiovenditio.
L’articolo 1470 rubricato “Nozione” del Codice Civile recita testualmente:
“la vendita  è il contratto che ha per  oggetto il trasferimento della proprietà  di una  cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo”.
La vendita è il contratto che ha per oggetto il  trasferimento  della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo; più genericamente  si  può dire che la compravendita immobiliare è l’accordo formale con il quale una parte, detta venditrice, trasferisce ad un’altra, detta acquirente, la proprietà  di  un determinato  immobile a fronte del pagamento del prezzo pattuito. Si possono individuare due parti: il venditore (o alienante) che trasferisce il diritto e il compratore  ( o acquirente ), che si  obbliga  a pagare un prezzo, espresso in una somma di denaro, come corrispettivo.
Il nostro ordinamento giuridico, in considerazione dell’estrema importanza della proprietà immobiliare, non solo esige che l’accordo delle parti rivesta la forma scritta,  ma richiede anche l’osservanza di talune regole essenziali, la presenza di alcuni  requisiti  fondamentali  ed  il  contestuale adempimento  di alcuni obblighi particolari.  La  compravendita  può  essere  considerata  come  l’ atto notarile per eccellenza, anche in considerazione tra l’altro di tutti gli  adempimenti che la legge pone a carico del notaio a seguito della sua stipula. Il notaio che redige il contratto, dopo aver indagato la volontà delle parti e dopo aver reperito tutte le informazioni utili ed effettuato tutti i necessari controlli per il buon esito della compravendita.
Il notaio dà
lettura del contratto alle parti, le quali possono anche non essere tutte  contestualmente presenti: è possibile, infatti, l’intervento dei contraenti anche in momenti separati; valuterà il notaio la necessità, l’opportunità e la giuridica ammissibilità di tale possibilità. Se le parti lo richiedono o il notaio lo ritiene opportuno, se non addirittura necessario, possono assistere alla  lettura  dell’ atto anche  due  testimoni,  non  parenti  né  interessati alla compravendita (è l’ipotesi dell’analfabeta o del non vedente ). La legge notarile richiede una vera  e propria sottoscrizione col nome e cognome (ossia una firma per esteso, chiara e leggibile). Se una parte non potesse o  non sapesse sottoscrivere, oltre alla necessaria e contestuale presenza di tutte le parti  ed anche dei testimoni, è sufficiente che la parte dichiari la ragione che legittima tale impossibilità. Nel contratto di compravendita sono riportate le generalità anagrafiche tanto del venditore che dell’acquirente, comprensivi dei relativi codici fiscali, la descrizione dell’ immobile oggetto del  trasferimento, con l’indicazione della sua ubicazione, della sua natura e dei suoi confini,  nonché la sua identificazione catastale ed alcune obbligatorie informazioni a livello urbanistico-edilizio.
A questo riguardo il venditore deve dichiarare se l’immobile in oggetto è stato costruito in data anteriore al  1° settembre 1967; se la costruzione è successiva e comunque per ogni intervento edilizio successivo a tale data vanno indicati la data e il numero  di  protocollo del titolo rilasciato e l’Autorità che lo ha emesso. Altresì in  forza  del  decreto-legge  n. 223/2006 le parti dell’ atto devono dichiarare le modalità del prezzo  convenuto  indicando  quali strumenti  sono stati usati (assegni e/o bonifici), salvo che il pagamento, o parte di esso sia avvenuto prima del 4 luglio 2006;  in  tale caso  non occorre indicare il mezzo usato. Occorre inoltre ricordare che tutte le parti dell’atto sono tenute ad indicare, sotto la propria responsabilità se vi  sia  stato  l’intervento  di  un  mediatore  immobiliare,  se  al  medesimo sia stata pagata la relativa  provvigione ed in tale  ultimo  caso  quali  siano  stati  i  mezzi  di pagamento. 
Relativamente al prezzo, nelle sole compravendite tra persone fisiche, occorre  dichiarare tanto quello effettivo di acquisto, quanto il valore fiscale del bene  determinabile sulla base della rendita catastale; su  tale
ultimo valore l’acquirente sarà tenuto a pagare le imposte di registro, ipotecarie, catastali al momento della stipula dell’atto direttamente al notaio. Nell’atto di compravendita, inoltre, sia la parte  acquirente  che  quella  venditrice,  devono  dichiarare  ai  sensi  della  legge 151 / 1975  il loro regime  patrimoniale ed in particolare la parte venditrice deve precisare se quanto oggetto dell’ atto è eventualmente suo bene personale, nonché in base a quale o quali titoli detto bene gli è pervenuto.
 
bilancia-giustizia 
  Site Map