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La disciplina giuridica del contratto di compravendita è contenuta nel Titolo III “dei singoli contratti” del libro IV “delle Obbligazioni” del Codice Civile dall’ art. 1470 all’articolo 1547.
Il Codice Civile la chiama semplicemente vendita, mentre la stessa si traduce in latino come emptiovenditio. L’articolo 1470 rubricato “Nozione” del Codice Civile recita testualmente:
“la vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo”.
La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo; più genericamente si può dire che la compravendita immobiliare è l’accordo formale con il quale una parte, detta venditrice, trasferisce ad un’altra, detta acquirente, la proprietà di un determinato immobile a fronte del pagamento del prezzo pattuito. Si possono individuare due parti: il venditore (o alienante) che trasferisce il diritto e il compratore ( o acquirente ), che si obbliga a pagare un prezzo, espresso in una somma di denaro, come corrispettivo.
Il nostro ordinamento giuridico, in considerazione dell’estrema importanza della proprietà immobiliare, non solo esige che l’accordo delle parti rivesta la forma scritta, ma richiede anche l’osservanza di talune regole essenziali, la presenza di alcuni requisiti fondamentali ed il contestuale adempimento di alcuni obblighi particolari. La compravendita può essere considerata come l’ atto notarile per eccellenza, anche in considerazione tra l’altro di tutti gli adempimenti che la legge pone a carico del notaio a seguito della sua stipula. Il notaio che redige il contratto, dopo aver indagato la volontà delle parti e dopo aver reperito tutte le informazioni utili ed effettuato tutti i necessari controlli per il buon esito della compravendita.
Il notaio dà lettura del contratto alle parti, le quali possono anche non essere tutte contestualmente presenti: è possibile, infatti, l’intervento dei contraenti anche in momenti separati; valuterà il notaio la necessità, l’opportunità e la giuridica ammissibilità di tale possibilità. Se le parti lo richiedono o il notaio lo ritiene opportuno, se non addirittura necessario, possono assistere alla lettura dell’ atto anche due testimoni, non parenti né interessati alla compravendita (è l’ipotesi dell’analfabeta o del non vedente ). La legge notarile richiede una vera e propria sottoscrizione col nome e cognome (ossia una firma per esteso, chiara e leggibile). Se una parte non potesse o non sapesse sottoscrivere, oltre alla necessaria e contestuale presenza di tutte le parti ed anche dei testimoni, è sufficiente che la parte dichiari la ragione che legittima tale impossibilità. Nel contratto di compravendita sono riportate le generalità anagrafiche tanto del venditore che dell’acquirente, comprensivi dei relativi codici fiscali, la descrizione dell’ immobile oggetto del trasferimento, con l’indicazione della sua ubicazione, della sua natura e dei suoi confini, nonché la sua identificazione catastale ed alcune obbligatorie informazioni a livello urbanistico-edilizio.
A questo riguardo il venditore deve dichiarare se l’immobile in oggetto è stato costruito in data anteriore al 1° settembre 1967; se la costruzione è successiva e comunque per ogni intervento edilizio successivo a tale data vanno indicati la data e il numero di protocollo del titolo rilasciato e l’Autorità che lo ha emesso. Altresì in forza del decreto-legge n. 223/2006 le parti dell’ atto devono dichiarare le modalità del prezzo convenuto indicando quali strumenti sono stati usati (assegni e/o bonifici), salvo che il pagamento, o parte di esso sia avvenuto prima del 4 luglio 2006; in tale caso non occorre indicare il mezzo usato. Occorre inoltre ricordare che tutte le parti dell’atto sono tenute ad indicare, sotto la propria responsabilità se vi sia stato l’intervento di un mediatore immobiliare, se al medesimo sia stata pagata la relativa provvigione ed in tale ultimo caso quali siano stati i mezzi di pagamento.
Relativamente al prezzo, nelle sole compravendite tra persone fisiche, occorre dichiarare tanto quello effettivo di acquisto, quanto il valore fiscale del bene determinabile sulla base della rendita catastale; su tale ultimo valore l’acquirente sarà tenuto a pagare le imposte di registro, ipotecarie, catastali al momento della stipula dell’atto direttamente al notaio. Nell’atto di compravendita, inoltre, sia la parte acquirente che quella venditrice, devono dichiarare ai sensi della legge 151 / 1975 il loro regime patrimoniale ed in particolare la parte venditrice deve precisare se quanto oggetto dell’ atto è eventualmente suo bene personale, nonché in base a quale o quali titoli detto bene gli è pervenuto.
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